Affitti e condominio
L’associazione nazionale dei proprietari di casa affronta le problematiche d’interesse generale proposte dai suoi aderenti.
Prelazione dell’inquilino. Il proprietario di un negozio intende vendere l’immobile affittato a una gioielleria. Si domanda se l’offerta in prelazione all’inquilino possa avvenire anche mediante lettera raccomandata.
La risposta è affermativa. La Cassazione ha precisato che ‘in tema di prelazione urbana, la comunicazione al conduttore dell’intenzione del locatore di alienare l’immobile locato, prescritta dall’art. 38 della legge sull’equo canone, può essere portata
a conoscenza del conduttore con mezzi equipollenti alla notifica per mezzo di ufficiale giudiziario indicato dalla legge, quale è la lettera raccomandata recapitata al destinatario da parte del messo postale, secondo la normativa postale’ (sent. n. 12689 del 27 novembre 1991).
Ciò detto, consigliamo al lettore di ricorrere comunque alla notifica mediante ufficiale giudiziario, il quale, nel consegnare l’atto al destinatario, attesta anche la sua conformità all’originale rendendo così impossibile qualunque contestazione sul contenuto (contestazione teoricamente possibile, invece, nel caso di invio dell’offerta in prelazione con lettera raccomandata).
Infiltrazioni dal lastrico solare. In una palazzina il lastrico solare di proprietà esclusiva di un condomino sporge a guisa di balcone fino a coprire il balcone sottostante. Essendosi però verificate delle infiltrazioni d’acqua al piano inferiore provenienti dalla parte del lastrico aggettante, si chiede come debbano essere ripartite le relative spese di riparazione.
Ai sensi dell’art. 1126 c.c., le riparazioni al lastrico solare che sia in uso esclusivo al condomino del piano attico vanno ripartite per un terzo a carico dello stesso proprietario dell’attico e per due terzi tra tutti i condòmini proprietari degli appartamenti sottostanti. Tale principio è applicabile anche nel caso di specie, in considerazione del fatto che il frazionamento della copertura di un edificio in diverse porzioni e la distribuzione dell’onere della manutenzione tra i condòmini in relazione alla maggiore o minore utilità dei lavori di riparazione (e quindi al diverso – apparente – interesse alla loro esecuzione), è operazione artificiosa e assai opinabile.
Mediatori: nuovi obblighi di legge. Un mediatore professionale debitamente iscritto alla Camera di Commercio domanda se i nuovi obblighi imposti dall’ultima legge finanziaria agli agenti immobiliari in tema di registrazione riguardino anche i contratti di locazione.
La risposta è affermativa. Ne deriva che se un mediatore, svolgendo la propria attività diretta alla promozione di affari porta a conclusione la stipulazione di una locazione, dovrà anche assicurarsi che le parti provvedano alla registrazione del relativo contratto ovvero provvedervi egli stesso, dal momento che la responsabilità per il pagamento della imposta ricade in solido anche su di lui.
Naturalmente, in tale ultimo caso, il mediatore avrà diritto di richiedere al locatore e al conduttore (a loro volta debitori in solido) il rimborso di quanto versato.
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Per fruire del beneficio fiscale introdotto dall’ultima Finanziaria, che riguarda anche la
Per l’acquisto di una casa ci si rivolge spesso alle agenzie immobiliari che, grazie ai loro innumerevoli contatti, riescono a proporre ai potenziali clienti soluzioni personalizzate; è importante sapere però quali sono i requisiti fondamentali per esercitare la professione di agente immobiliare perchè negli ultimi anni alcuni hanno abusato in mala fede della parola ‘mediatore’, tutto questo a danno della categoria degli agenti immobiliari e dei clienti stessi che si sono trovati a corrispondere importi più o meno sostanziosi a persone che non sapevano svolgere il proprio lavoro e che sono perseguibili dalla legge in quanto non abilitati a farlo.
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