|
Quando uno o più titoli di credito (assegni bancari, vaglia cambiari, tratte o cambiali) non sono coperti o pagati dal debitore entro la data di scadenza degli stessi, l’azienda creditrice può avviare le procedure per la pubblicazione del mancato pagamento di tali titoli di credito, dichiarando il soggetto debitore “Protestato”. La banca emittente, una volta ricevuto il titolo di credito scaduto (qualora risultasse ancora scoperto), lo consegnerà ad un Ufficiale giudiziario, o ad un notaio, i quali provvederanno a redigere il Protesto, rendendo, così, il titolo esecutivo. L’Ufficiale giudiziario, una volta ricevuto il titolo di credito, iscriverà negli appositi registri il protestato, in seguito consegnerà in duplice copia l’elenco dei protesti sia al Presidente della Camera di Commercio, sia al Presidente del Tribunale. Il Presidente della Camera di Commercio pubblicherà i protesti ricevuti, entro dieci giorni dalla data di consegna. Il titolo di credito verrà riconsegnato alla banca, la quale lo invierà al creditore con le relative spese del protesto. Il protestato, nel caso in cui seguitasse a non pagare il titolo, potrà subire (qualora il creditore volesse), il pignoramento dei propri beni a fronte di pagare i propri debiti, e rimarrà iscritto nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti per cinque anni. Tuttavia anche i protestati e i cattivi pagatori possono accedere a un prestito tramite la cessione del quinto o il prestito delega . Ulteriori approfondimenti sulla modalità di accesso a un prestito, sonmo disponibili nei siti Prestito Protestati e Prestito per Protestati |