Corte di Cassazione, Sez. II Civ, n. 1382 del 23 gennaio 2007

Il totale abbattimento della pensilina sovrastante il cancello d’ingresso all’edificio condominiale, disposto dall’amministratore senza previa autorizzazione dell’assemblea, è illegittimo in quanto non rientra tra le attribuzioni dell’amministratore quella di eliminare un bene condominiale, nemmeno nell’ipotesi, fatta presente nella specie, in cui l’eliminazione della pensilina renderebbe possibile l’avvicinamento all’edificio condominiale dei mezzi di soccorso o antincendio; ipotesi che potrebbe semmai consentire all’amm.re, in caso di urgenza, di procedere a lavori di manutenzione straordinaria ex articolo 1135 c.c., salvo riferirne alla prima assemblea; non mai però, gli consentirebbe di eliminare totalmente la struttura comune o di apportare modifiche strutturali incidenti sul decoro architettonico.

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n.57 del 02/03/2007

LA CORTE COSTITUZIONALE, con sentenza n.57 del 2007,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, recante «Riproposizione di norma concernente l’istituzione del registro degli amministratori di condominio», sollevata, in riferimento agli art. 117, secondo comma, e 120 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima delibera legislativa, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 (Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili), e, per conseguenza, della restante parte dell’intera legge.

S.U. Cassazione 27 febbraio 2007, n°4421

Risolvendo un contrasto giurisprudenziale le SU della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza 27 febbraio 2007, n°4421 hanno stabilito che «il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo - ottenuto dall’amministratore contro il condomino in mora – non può sospendere il processo (ex art. 295 c.p.c.) in attesa della definizione del giudizio di impugnazione della delibera assembleare (ex art. 1137 c.c.) posta a fondamento del provvedimento monitorio, mancando tra le due cause un rapporto di pregiudizialità necessaria»

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