Gen 09 2009

Diminuiscono prestiti e finanziamenti

Pubblicato da Il Conte in Prestiti Personali

La crisi finanziaria ha cambiato, capovolgendole, le abitudini di vita degli italiani. Prima, infatti, il must era spendere per acquistare prodotti vari come vestiti, telefonini, pc, viaggi, ecc. adesso si risparmia, si risparmia e ancora si risparmia, tagliando le spese per il "superfluo". Diminuisce così anche il credito al consumo che, dopo anni di crescita a due cifre, ora registra un incremento tendente allo zero rispetto al 2007.

Assiofin, dall’analisi dei dati di un recente sutdio condotto tra gennaio e novembre 2008, sostiene che i prestiti utilizzati soprattutto per l´acquisto di beni durevoli come auto, mobili, elettrodomestici o computer e chiesti direttamente dal cliente al negoziante hanno registrato rispetto allo stesso periodo del 2007 una caduta del 12,7 per cento. Solo nel settore degli autoveicoli e motocicli questi finanziamenti, che rappresentano il 40 per cento del business del credito al consumo, scivolando del 13,7.

Fra giugno e settembre del 2008 si è assistito ad una vera frenata della domanda di nuovi prestiti, con un calo di circa il 10 per cento rispetto allo stesso periodo del 2007. 

Secondo le stime dei dati di Contribuenti.it, anche l’indebitamento delle famiglie italiane è notevole ed è cresciuto rispetto all’anno precedente. L’indebitamento medio delle famiglie è, infatti, cresciuto notevolmente toccando punte del 53,2% in alcune province italiane.

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Gen 09 2009

Imposte sull’acquisto della casa

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

L’acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda della destinazione dell’immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.

Se oggetto dell’acquisto è la prima casa l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:

Quando il venditore è un privato

  • imposta di registro del 3%
  • imposta ipotecaria fissa
  • imposta catastale fissa

Quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 4 anni dall’ultimazione lavori:

  • IVA del 4%
  • imposta di registro fissa
  • imposta ipotecaria fissa
  • imposta catastale fissa

Quando si acquisto da impresa non costruttrice che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione oppure si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) dopo 4 anni all’ultimazione lavori:

  • IVA esente
  • imposta di registro del 3%
  • imposta ipotecaria fissa 
  • imposta catastale fissa

Se oggetto dell’acquisto è un immobile ad uso abitativo non prima casa l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:

quando il venditore è un privato oppure un’impresa “non costruttrice”e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, oppure un’ impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori :

  • imposta di registro del 7%
  • imposta ipotecaria del 2%
  • imposta catastale del 1%

quando il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall’ultimazione lavori :

  • IVA del 10% (20% se immobile di lusso)
  • imposta di registro fissa
  • imposta ipotecaria fissa
  • imposta catastale fissa

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto. Dal 1° gennaio 2007 ( per effetto della legge finanziaria per il 2007), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché dal corrispettivo pagato. Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale. Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene. La legge definisce come valore normale “…il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi” (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972).

L’acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato dalle parti. In tal caso il rogito deve riportare anche il valore catastale dell’immobile. L’agevolazione spetta a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.

Nel caso in cui la compravendita sia tassata sulla base del valore catastale la legge stabilisce, inoltre, che le tariffe notarili devono essere ridotte del 30%.

Se, però, per l’acquisto della casa, l’acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato. Allo stesso tempo, non è possibile detrarre ai fini Irpef interessi passivi derivanti da importi di mutuo superiori al prezzo di acquisto.

L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comportano (oltre all’applicazione della sanzione penale) l’assoggettamento, ai fini dell’imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre sono previste onerose sanzioni pecuniarie amministrative.

Dal 2007 è possibile detrarre fiscalmente ai fini Irpef (nella misura del 19%) i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d’imposta. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.

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Gen 08 2009

L’acquisto della casa

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà della casa verso il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo); più genericamente si può dire che la compravendita immobiliare è l’accordo formale con il quale una parte, detta venditrice, trasferisce ad un’altra, detta acquirente, la proprietà di un determinato immobile a fronte del pagamento del prezzo pattuito. Per questi elementi di scambio, la compravendita (scambio di cosa contro denaro) si distingue dalla permuta (scambio di cosa contro cosa). L’atto di compravendita, detto anche rogito, normalmente si stipula davanti al notaio che garantisce l’identità delle parti (il venditore e il compratore presenti), la legalità dell’atto e la veridicità di quanto in esso dichiarato., ed è redatto in forma pubblica. Al notaio spettano i controlli formali sull’esistenza di ipoteche o altri vincoli, sul rispetto delle norme edilizie e la conformità del rogito con gli atti precedenti (ad es.: il compromesso). Il rogito è l’atto conclusivo della compravendita. A seguito degli aggiornamenti normativi disposti dalla legge finanziaria 2006 (266/2005) e del decreto Bersani 223 del 2006 (diventato poi legge 248/2006), nelle cessioni di immobili ad uso abitativo intercorse tra privati il rogito deve riportare, tra gli altri dati:

  • l’effettivo valore di cessione dell’immobile;
  • le indicazioni analitiche delle modalità di pagamento (assegno, bonifico, etc);
  • l’eventuale ricorso di una o di entrambe le parti ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio;
  • le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

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Gen 08 2009

16° nell’Euro: la Slovacchia

Pubblicato da Il Conte in Notizie Finanza

Con il 2009 si amplia l’area euro.

La Slovacchia, diventa il sedicesimo Paese dell’Unione europea a utilizzare la valuta comune.
La Banca Centrale Europea, accogliendo con soddisfazione questo ulteriore allargamento dell’area dell’euro, fa sapere di aver adeguato lo schema di sottoscrizione del suo capitale e delle quote delle banche centrali nazionali.



«Con l’introduzione dell’euro da parte della Slovacchia - si legge in una nota della Bce - la Narodna banka Slovenska partecipa a pieno titolo all’eurosistema, il sistema di banche centrali dell’euro che comprende la Bce e, da oggi, le sedici banche centrali nazionali degli Stati membri dell’Ue che hanno introdotto la moneta unica. Conformemente al protocollo dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea - aggiunge il comunicato - la Narodna banka Slovenska ha versato la rimanente parte della quota del capitale della Bce da essa sottoscritta e ha trasferito alla Bce il proprio contributo alle riserve ufficiali di quest’ultima». L’integrazione delle istituzioni finanziarie monetarie slovacche nel sistema bancario dell’area euro - ricorda la Bce - era già stata considerata nella pubblicazione del fabbisogno di liquidità dell’area dell’euro del 29 dicembre scorso: le controparti slovacche potranno quindi partecipare alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema annunciate a partire da oggi.

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