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Ambiti territoriali ottimali dopo la legge n. 244/2007: una fine annunciata?
di Chiara Scardaci
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Dottrina: Ambiente in genere. Inquinamento idrico e atmosferico
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INQUINAMENTO IDRICO E ATMOSFERICO: LA DISCIPLINA PENALE DOPO IL C.D. TESTO UNICO AMBIENTALE
Prof. Paolo Patrono
ordinario di diritto penale nell’Università di Verona
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Dottrina: Rifiuti. Proroga termine conferimento in discarica, modifiche RAEE
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rapic ha scritto "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI - PROROGA TERMINE CONFERIMENTO IN DISCARICA
- MODIFICHE ALLA NORMATIVA SUI RAEE
dott. Carlo Rapicavoli
Direttore Generale della Provincia di Treviso "
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Dottrina: Rifiuti. Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole
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rapic ha scritto "SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE AGRICOLE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
dott. Carlo Rapicavoli
Direttore Generale della Provincia di Treviso "
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Dottrina: Beni Ambientali. Proroga termini autorizzazione paesaggistica
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rapic ha scritto "PROROGA TERMINI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
dott. Carlo Rapicavoli - Direttore Generale della Provincia di Treviso "
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Responsabilita` per omessa verifica di autorizzazioni nella gestione dei rifiuti
di Monica Taina
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172
Testo del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 6 novembre 2008), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 1), recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale».
GU n. 2 del 3-1-2009
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Cass. Sez. III n.48227 del 29 dicembre 2008 (ud. 2 dic. 2008)
Pres. Grassi Est. Gentile Ric. PM in proc. Di Rienzo
Urbanistica. Interventi precari (veranda, esclusione)
Una veranda realizzata mediante la chiusura di una preesistente tettoia con pannelli scorrevoli costituisce intervento di nuova costruzione in quanto opera stabile e duratura nel tempo, mediante la quale si realizza un ampliamento significativo della superficie utile del preesistente fabbricato e trattandosi di opera non finalizzata ad esigenze temporanee, ma proiettata a perdurare nel tempo. L'agevole amovibilità dell'opera attiene alla struttura della stessa, non alla funzione ed alla durata dell'opera medesima, destinata nella sua oggettività materiale a durare nel tempo senza soluzione di continuità e ciò a prescindere dalle motivazioni soggettive espresse nella relativa comunicazione al Comune (ossia opera destinata a proteggere il terrazzino dalle intemperie nel periodo di tempo non buono).
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Dossier ecosistema rischio
Monitoraggio sulle attività delle amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico
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Dottrina: Polizia Giudiziaria. Controlli amministrativi ambientali e divieto di accesso all'area.
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tanjo ha scritto "
Tecnica di controllo: Controlli amministrativi ambientali e divieto di accesso all'area.
di Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale Caposele AV "
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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
GU n. 304 del 31-12-2008
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TAR Piemonte sent. 2928 del 21 novembre 2008
Rifiuti. Siti contaminati
L'art. 17, d. lgs. n. 22 del 1997, la cui impostazione sul punto è stata ora confermata e specificata dagli artt. 240 e ss., d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (c.d. Codice dell'ambiente), impone l'esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell'inquinamento che può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell'area interessata; a carico di quest'ultimo (proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione), invero, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento, ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare
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Cass. Sez. III n.48031 del 23 dicembre 2008 (Ud. 15 ott. 2008)
Pres. Altieri Rel. Amoroso Ric. Cafiero
Urbanistica. Acquisizione immobile abusivo per omessa demolizione
Ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7 , comma 3, e del t.u. sull'edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell'art. 31, comma 3, l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune, in favore del quale deve quindi essere disposta la restituzione, qualora l'immobile stesso venga dissequestrato. Questo orientamento - non senza qualche dissenso si è affermato come maggioritario e prevalente. In particolare va ribadito che la acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione delle opere abusive impartito al contravventore dallo stesso ente comunale si verifica "ope legis" alla inutile scadenza del termine di giorni novanta fissato per detta ottemperanza, senza che possa avere rilievo l'ulteriore adempimento della notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza, unicamente idoneo a consentire all'ente l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell'acquisizione. Il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, automaticamente conseguente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione, non costituisce impedimento giuridico a che il privato responsabile esegua l'ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che l'autorità comunale abbia dichiarato l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato. La conseguenza è che il manufatto abusivo dissequestrato dopo che il responsabile non abbia ottemperato all'ingiunzione comunale di demolizione dello stesso, va restituito non già al privato responsabile, quand'anche egli sia ancora in possesso del bene, bensì allo stesso ente comunale, ormai divenutone proprietario a tutti gli effetti a seguito dell'inutile decorso del termine di legge di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 380 del 2001.
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Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
GUCE L 353 del 31 dicembre 2008
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Cass. Sez. III n.47450 del 22 dicembre 2008 (Ud. 2 dic. 2008)
Pres. Grassi Rel. Amoresano Ric. Lauro
Urbanistica. Violazione di sigilli
In tema di violazioni di sigilli, il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla integrità dei relativi sigilli; una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo Se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del case fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza. Ne consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o forza maggiore. Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode. Risponde, pertanto, del reato di cui all'art.349 c.p. il custode che non dimostri l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento che su di lui grava l'obbligo di impedire la violazione dei sigilli
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Cass. Sez. III n.48025 del 23 dicembre 2008 (Ud. 12 nov. 2008)
Pres. Lupo Rel. Marini Ric. PM in proc. Ricardi
Urbanistica. Responsabilità esecutore opere di rifinitura
Il carattere proprio del reato previsto dall' art.44 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 non impedisce che altri soggetti possano essere ritenuti responsabili del reato nella ipotesi che abbiano avuto un ruolo attivo nella loro consumazione; con la precisazione che tale conclusione può operare anche per il semplice muratore o operaio, per il quale ben può sussistere un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo delle opere. Non può essere condiviso il principio secondo il quale solo coloro che hanno collaborato alla edificazione delle opere principali potrebbero rispondere del reato edilizio, restando prive di rilievo le condotte di coloro che danno corso alle successive attività di completamento. E' indubbio, infatti, che un edificio assume le connotazioni residenziali e di abitabilità allorché viene dotato di tutte le strutture essenziali perché diventi fruibile, come ad esempio la pavimentazione, l'intonacatura delle mura, gli infissi. Ne consegue che anche coloro che hanno dato corso ai lavori di completamento dell'immobile possono rispondere del reato contestato allorché sussistano i requisiti anche soggettivi della fattispecie legale.
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Cass. Sez. III n.47446 del 22 dicembre 2008 (Ud. 21 nov. 2008)
Pres. De Maio Rel. Teresi Ric. Tardio
Rifiuti. Discarica abusiva
Integra il concetto normativo di discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi (nella specie costituiti da materiali eterogenei, detriti edili; beni durevoli obsoleti; vecchie apparecchiature elettroniche fuori uso; materiali combusti anche ferrosi frammisti a pezzi di legno; rifiuti domestici; tubi in PVC usati nell'edilizia; rifiuti d'imballaggio di cartone e plastica; rifiuti di catrame provenienti da demolizioni stradali) la collocazione degli stessi in una buca estesa circa 100 mq e profonda in alcuni punti anche 6 metri, accumulati nell'area di pertinenza di una società
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Corte di Giustizia CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON
presentate il 22 dicembre 2008
Definizione di luogo di emissione di organismi geneticamente modificati – Giustificazioni di ordine pubblico per rifiutare la divulgazione di tali informazioni
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Agenzia delle entrate
Risoluzione n. 469 del 03/12/08
IVA e impianti ad energia solare
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Energia dai rifiuti senza CO2: la gestione sostenibile degli scarti organici
Ridurre l'uso dei combustibili fossili e ridurre le emissioni di gas serra per far fronte ai cambiamenti climatici
Ridurre le emissioni di gas serra per far fronte al cambiamento climatico: questo l'imperativo delle politiche europee per un'energia sicura, competitiva e sostenibile. Una leva formidabile è data dal trattamento dei rifiuti organici in impianti di compostaggio integrati a impianti di digestione anaerobica.
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TAR Puglia (BA) Sez. III sent. 2769 del 3 dicembre 2008
Urbanistica. Modifica destinazione d'uso
L'allaccio idrico e fognario in una soffitta evidenzia l'intento di rendere il locale abitabile
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Salviamo la verità sui crimini dell’ecomafia
I numeri e le ragioni per inserire il traffico illecito di rifiuti e gli incendi boschivi nel disegno di legge sulle intercettazioni
I reati di traffico illecito di rifiuti e di incendio boschivo doloso devono essere “salvati” dal disegno di legge sulle intercettazioni. Per questo Legambiente lancia un appello, perché due tra i crimini ambientali più gravi vengano inseriti nel Ddl Alfano tra i delitti per i quali magistratura e forze dell’ordine possano continuare ad avvalersi di strumenti d’indagine fondamentali, come le intercettazioni.
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TAR Puglia (BA) Sez. I sent. 2357 del 22 ottobre 2008
Urbanistica. Piano regolatore
L'adozione del PRG non richiede una motivazione specifica e le osservazioni dei privati sui progetti devono ritenersi mero contributo.
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Dottrina: Sostanze pericolose. Diossina (legislazione regionale)
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LEGGE REGIONALE PUGLIESE SULLA DIOSSINA
Diossina: una modesta proposta
Avv. Stefano Palmisano
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Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
GUCE L348 del 24 dicembre 2008
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Cass. Sez. III n. 47085 del 19 dicembre 2008 (Ud. 4 nov. 2008)
Pres. Grassi Est. Squassoni Ric. Maiorana
Rifiuti. Sottoprodotti (requisiti)
La sussistenza delle condizioni indicate dall’articolo 183 D.Lv. 152-06 per la qualificazione di sottoprodotto deve essere contestuale per cui, in mancanza di una sola di esse, il residuo deve considerarsi un rifiuto.
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Cass. Sez. III n. 47108 del 19 dicembre 2008 (Ud. 25 nov. 2008)
Pres. Lupo Est. Lupo Ric. Lumini ed altri
Urbanistica. Opere in totale difformità
L'art.7, primo comma, della legge n.47/85 (ora art.31, comma 1, d.P.R. 6/6/2001 n.380) definisce le "opere eseguite in totale difformità dalla concessione" (la cui realizzazione concretizza il reato previsto dal successivo art.20, lettera b), includendovi quelle che comportano "l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile". Sulla base di tale definizione si ha totale difformità quando si costruisce qualcosa di nuovo rispetto al provvedimento amministrativo e che ha una sua autonomia e funzionalità tale da potere essere considerato a sé stante. La definizione non si pone in contrasto con l'orientamento già affermato secondo cui si ha totale difformità quando sono stati realizzati lavori nuovi o aggiuntivi rispetto a quelli per cui fu data la concessione, rispetto ai quali, se considerati autonomamente, sarebbe stata necessaria la concessione edilizia
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Corte Costituzionale sent. 437 del 23 dicembre 2008
Norme impugnate: - Art. 1 della legge della Regione Basilicata 22/10/2007, n. 17.
- Art. 1 della legge della Regione Basilicata 26/11/2007, n. 21.
Oggetto: - Tutela del paesaggio - Norme della Regione Basilicata - Procedure autorizzatorie semplificate in aree vincolate - Interventi di trasformazione del territorio da effettuarsi a regime ordinario nelle aree classificate di basso valore paesaggistico, a condizione che siano conformi allo strumento urbanistico regionale o in variante allo strumento urbanistico generale purché riferiti ad interventi pubblici di interesse pubblico - Mancata preventiva verifica di compatibilità tra la pianificazione paesaggistica regionale e i principi fissati all'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché carenza di intesa con il Ministero.
- Tutela del paesaggio - Norme della Regione Basilicata - Piani Territoriali Paesistici di Area - Ammissibilità di procedure autorizzatorie semplificate di interventi in aree paesaggistiche vincolate in forza di disposizioni statali, in variante allo strumento urbanistico generale, a condizione che siano riferiti a "interventi pubblici di interesse pubblico" - Asserito contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio
Dispositivo: illegittimità costituzionale
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO
Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE
GU n. 298 del 22-12-2008
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Cass. Sez. III n. 46072 del 15 dicembre 2008 (Ud. 30 set. 2008)
Pres. De Maio Est. Franco Ric. Saracino
Rifiuti. Reato di discarica abusiva
I reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione hanno natura di reati permanenti, che possono realizzarsi soltanto in forma "commissiva". Ne consegue che essi non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza. Non è sufficiente, pertanto, ad integrare il reato di cui alla contestazione la mera consapevolezza da parte del possessore di un fondo del fenomeno di abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi senza che risulti accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del predetto possessore del fondo con gli autori del fatto. Nel nostro sistema penale, infatti, una condotta omissiva può dar luogo a responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'art. 40, secondo comma, c.p., e cioè quando il soggetto abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento. Peraltro, un comportamento meramente omissivo non è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie del concorso nel fatto illecito altrui.
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